Gli Ufficiali Giudiziari Possono Descrivere La Proprietà?

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Anonim

Gli ufficiali giudiziari possono descrivere la proprietà del debitore in qualsiasi fase del procedimento esecutivo fino al completo rimborso del debito. Questa misura viene eseguita quando viene sequestrata la proprietà del debitore, che viene utilizzata come mezzo per garantire l'esecuzione della decisione del tribunale.

Gli ufficiali giudiziari possono descrivere la proprietà?
Gli ufficiali giudiziari possono descrivere la proprietà?

Nell'esecuzione delle procedure esecutive, gli ufficiali giudiziari dispongono di un'ampia gamma di poteri, tra cui un inventario dei beni del debitore. Questa misura viene eseguita nell'ambito dell'attuazione dell'arresto della proprietà specificata per garantire l'effettiva esecuzione della decisione a spese di tale proprietà. Il diritto di descrivere la proprietà deriva dagli ufficiali giudiziari sulla base dell'articolo 80 della legge federale "Sulla procedura di esecuzione". Questo articolo indica che la decisione sul sequestro della proprietà può essere presa dall'ufficiale giudiziario in modo indipendente, attuata sulla base della corrispondente dichiarazione del ricorrente.

Perché gli ufficiali giudiziari descrivono la proprietà?

L'inventario dei beni nell'attuazione pratica della decisione di sequestro dei beni viene effettuato al fine di prevenire azioni illecite del debitore volte all'occultamento o alla vendita di tali beni. Ecco perché, subito dopo aver redatto l'inventario, l'ufficiale giudiziario decide di imporre restrizioni specifiche. In particolare, può vietare la disposizione del bene descritto, l'uso dello stesso. Se necessario, l'ufficiale giudiziario ha il diritto anche di ritirare la proprietà descritta nell'ambito di procedimenti di esecuzione. Provvedimenti specifici devono essere indicati da tale funzionario con apposito provvedimento di sequestro.

Come viene redatto l'inventario dei beni del debitore?

La legge "On Enforcement Proceedings" stabilisce una serie di requisiti speciali che devono essere soddisfatti dall'inventario dei beni del debitore. In particolare, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di descrivere il bene prima dell'arresto, di coinvolgere testimoni attestanti che devono essere presenti alla redazione di tale atto, di attestarne l'autenticità con le proprie firme. L'inventario stesso elenca le persone che erano presenti alla sua compilazione, la proprietà descritta, il suo costo preliminare e le restrizioni imposte. Successivamente, l'atto redatto viene sottoscritto dall'ufficiale giudiziario stesso, da testimoni attestanti, da altre persone presenti alla redazione dell'inventario. In alcuni casi, la proprietà descritta viene trasferita sotto la tutela di terzi, di cui si fa anche apposita nota nell'atto. L'inventario completo, unitamente al provvedimento di sequestro, è inviato ai partecipanti al procedimento esecutivo, ivi compreso il debitore stesso, l'attore e altre persone.

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