Qualsiasi sessione del tribunale è sempre un periodo difficile e confuso per entrambe le parti, quindi molto spesso si verificano situazioni in cui uno dei partecipanti non è d'accordo con la decisione presa dopo la fine di questo processo. A questo proposito, i cittadini che non hanno una formazione giuridica hanno bisogno di sapere cosa fare con una decisione del tribunale che non li soddisfa. Le azioni successive dipendono dalla situazione e dal tipo di tribunale stesso che ha emesso l'ordinanza.
Quindi, se non sei d'accordo con un'ordinanza o una sentenza del giudice di pace che non è ancora entrata in vigore, fai ricorso al tribunale distrettuale per il tuo ricorso. Se tale decisione è già entrata in vigore, può essere impugnata insieme alle decisioni dei tribunali distrettuali e alle sentenze di cassazione del collegio giudiziario nel presidium del tribunale regionale di una determinata regione. Se la decisione è stata presa dai tribunali di primo grado o di appello e non è entrata in vigore, il pubblico ministero può presentare ricorso al collegio giudiziario per le cause penali nel tribunale regionale, nonché nelle cause penali o alla cassazione collegium presso la Corte Suprema della Federazione Russa. in virtù della decisione del magistrato, del tribunale distrettuale o della sentenza di cassazione del Collegio giudiziario del tribunale regionale, quindi per impugnare è necessario chiedere aiuto al collegio della Corte suprema Tribunale della Federazione Russa, che si occupa di casi penali. Qui, i verdetti, le decisioni e le sentenze dei tribunali regionali sono soggetti a ricorso se non sono stati ancora considerati dalla Corte Suprema della Federazione Russa in cassazione. I capitoli 48-49 del codice di procedura penale della Federazione Russa regolano la procedura per impugnare le decisioni dei tribunali che sono entrate in vigore sotto il profilo della supervisione. I capitoli 43-45 disciplinano l'impugnazione delle sentenze di appello e di cassazione che non hanno ancora una base giuridica per l'entrata in vigore. La decisione, emessa dal tribunale arbitrale di primo grado, può essere impugnata nel caso in cui non sia entrata in vigore. La sentenza del tribunale, che ha già forza di legge, con esclusione delle decisioni della Corte Suprema Arbitrale, può essere impugnata in tutto o in parte davanti al tribunale arbitrale del grado di cassazione.