La durata del congedo di insegnanti e dirigenti è regolata dalla legge della Federazione Russa. Il principale congedo retribuito per ciascuna delle categorie di lavoratori deve essere redatto con l'obbligatorietà delle norme indicate nell'allegato alla legge di governo, nonché di tutte le condizioni necessarie descritte dettagliatamente nelle note.
Vacanze nelle istituzioni educative prescolari
Le ferie annuali, per un totale di 56 giorni solari, devono essere concesse a persone che ricoprono ruoli quali:
- educatori;
- capi di muse. istituzioni;
- istruttori fisici cultura;
- logopedisti e defettologi;
- educatori per bambini in età prescolare con eventuali disabilità dello sviluppo;
- educatori nei sanatori che sono in grado di fornire ai bambini un trattamento a lungo termine.
In altre parole, dovrebbero avere tale congedo gli insegnanti, i dirigenti, nonché gli educatori che lavorano nelle posizioni di cui sopra, negli istituti di istruzione prescolare e il cui orario di lavoro, immancabilmente, corrisponde alla retribuzione mensile.
Nelle scuole elementari e negli asili nido, nonché nelle scuole specializzate per bambini con qualsiasi disabilità, la durata settimanale del lavoro dovrebbe essere di 25 ore, ovvero non più di 5 ore al giorno per cinque giorni di lavoro. Per istituzioni di questo tipo, che forniscono anche cure di sanatorio (ad eccezione della tubercolosi e delle sue forme sottomesse) - 36 ore. E per gli insegnanti che lavorano con gruppi di bambini infetti da tubercolosi (macrobatteri) - 30 ore settimanali.
Viene proposto anche un congedo di 56 giorni per coloro che lavorano nelle scuole e in altre istituzioni educative prescolari specializzate nel lavoro con bambini con disabilità dello sviluppo.
La tariffa dell'educatore o dell'insegnante non deve essere inferiore a 18 ore settimanali.
56 giorni di ferie per i professori universitari
Presidi, docenti di università e IPC, vicerettori, direttori di succursali, direttori di dipartimenti di ricerca scientifica e studi post-laurea, nonché segretari accademici hanno diritto a un congedo retribuito di 56 giorni, la possibilità di ottenere che apparirà solo se il lavoro di insegnante nel volume totale non è inferiore a 150 ore.
Al fine di non ridurre, ma prolungare la vacanza mediante ferie, quando si redige una domanda, assicurarsi di indicare le date in giorni di calendario, non tenendo conto solo del suo periodo, cioè le date di inizio e fine della vacanza.
Indipendentemente dall'intero carico accademico, il congedo dovrebbe essere concesso per intero ai vicedirettori per il lavoro scientifico, nonché ai vicerettori dei dipartimenti serali e di corrispondenza delle università.