Nella condanna giocano un ruolo significativo le circostanze attenuanti, la cui presenza può ridurre significativamente la pena detentiva o addirittura modificare la misura restrittiva a favore dell'imputato.
Istruzioni
Passo 1
Le circostanze attenuanti sono una combinazione di atti e situazioni di vita che possono indurre il tribunale a condiscendere. Condizionalmente, queste circostanze possono essere divise in due grandi gruppi: circostanze personali e psicologiche e circostanze esterne.
Passo 2
Il primo gruppo comprende le circostanze che caratterizzano il carattere morale dell'imputato e il suo stato psicologico. Il giudice commuta la sentenza se:
- l'imputato ha commesso un reato per la prima volta (la natura socialmente pericolosa del suo atto ha natura di eccezione e non è sistematica);
- l'imputato ha commesso un reato durante la gravidanza;
- l'imputato ha commesso atti illeciti per compassione della vittima (ad esempio, una persona che si prende cura di un paziente senza speranza lo disconnette dai dispositivi di supporto vitale su sua richiesta personale del paziente);
- l'imputato stesso ha confessato, si è pentito e ha aiutato attivamente le indagini;
- l'imputato ha fornito assistenza medica e di altro genere alla vittima immediatamente dopo la commissione del reato;
- l'imputato si impegna a intraprendere una serie di azioni volte al risarcimento del danno alla vittima (risarcimento volontario del danno materiale e morale).
Passaggio 3
Circostanze attenuanti di natura esterna in grado di commutare la pena:
- bambini in tenera età, portatori di handicap, parenti anziani gravemente ammalati a carico dell'imputato;
- circostanze di vita difficili (la presenza di questi ultimi e il grado della loro influenza, il giudice stabilisce individualmente in ogni caso specifico);
- coercizione fisica o mentale dell'imputato a commettere un reato da parte di terzi (presupposto in questo caso è la presenza di dipendenza materiale, di servizio o di altra natura, nonché altri meccanismi di pressione mentale);
- superamento dei limiti della necessaria difesa (questa voce comprende le azioni dell'imputato volte a tutelare se stesso e altri).